In base all’Ordinanza del 31 ottobre 2022 firmata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, pubblicato in Gazzetta ufficialen.255 del 31/10/2022 denominata “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, l’uso obbligatorio di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori è prorogato al 31/12/2022.
L’Ordinanza riguarda le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
La normativa precisa che non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché' le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
Inoltre, la Determinazione della Regione Lazio n. G14889 del 31/10/2022 “Misure per la prevenzione e gestione dei contagi da COVID-19: utilizzo delle mascherine nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali” proroga il termine dell’utilizzo delle mascherine al 31 marzo 2023.
Sia l’Ordinanza del Ministero della Salute che la Determinazione della Regione Lazio non fanno esplicito riferimento a studi professionali privati; si può comunque desumere che anche in contesti assistenziali altri da quelli espressamente citati, quali possono essere gli studi professionali o le attività svolte a livello domiciliare, nell’interesse della salute dei professionisti e dei loro assistiti sia applicabile la stessa attenzione alle misure di prevenzione indicata per cui, di conseguenza, anche il rispetto delle suddette direttive.