Dalla terza dose ai controlli, le novità sull’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari

Considerato l’attuale contesto di rischio, sono state prese iniziative di carattere straordinario e urgente al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

Al decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.76 del 28 maggio 2021, la nuova normativa, entrata in vigore dal 27 novembre aggiunge che l'adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose booster (di richiamo) con vaccino a m-RNA, (inclusi tutti i soggetti vaccinati con un'unica dose di vaccino Janssen) è di cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

Modificate le linee di verifica dell’obbligo alla vaccinazione anti SARS-CoV-2

Il compito di controllo, attributo in precedenza alle Regioni e alle ASL di competenza, è affidato ora agli Ordini territoriali delle professioni sanitarie e in particolare alle relative Federazioni Nazionali per i professionisti sanitari iscritti all’Albo.

Ferme restando indicazioni che verranno fornite dalla Federazione ed eventuali circolari esplicative che potranno essere emanate dal Ministero della Salute, ad oggi il decreto-legge 172, nel modificare l’art. 4 della L. 44/2021, prevede testualmente quanto segue.

Le Federazioni, avvalendosi della Piattaforma nazionale Digital Green Certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 degli iscritti. Qualora non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti-SARS CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l’Ordine Professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque (5) giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa (certificazione di esenzione), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti (20) giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Decorsi tali termini, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territorialmente competente all’esito della verifica di cui sopra, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo Professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al Datore di Lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di 6 mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Anche i responsabili delle strutture (che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno), dovranno verificare immediatamente l’adempimento del predetto obbligo vaccinale (che nel caso di tali strutture dal 15 dicembre è esteso a tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa), comprensivo della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo primario, nelle modalità e tempi sopra descritti. Nei casi in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il responsabile, senza indugio, invita l’interessato a produrre entro cinque (5) giorni  dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa (certificazione di esenzione), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore ai venti giorni dall’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il responsabile invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre (3) giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione il responsabile accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al Datore di Lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre i sei (6) mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta agli Albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei (6) mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Esenzione dalla vaccinazione anti SARS CoV-2 per i professionisti sanitari

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche, documentate, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo di cui sopra e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nazionale.

Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, per i lavoratori dipendenti il Datore di Lavoro adibisce i soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV- 2.

Nell’esercizio dell’attività libero professionale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, al fine di contenere il rischio di contagio, i soggetti esentati adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

Altre novità del decreto-legge, la durata della Certificazione Verde COVID-19

  • La certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove (9) mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero   dall'esercente   la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo.
  • In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID 19 ha una validità di nove (9) mesi a far data dalla medesima somministrazione.
  • La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio.
  • La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dalla medesima
  • La certificazione in oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
  • La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione di avvenuta guarigione, ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione stessa, ed è rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è  avvenuto  il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale nonché' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale  territorialmente  competente,  ed  è  resa  disponibile  nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.  La certificazione in oggetto cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le   certificazioni   di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.