Vaccinazioni per i sanitari e cessazione temporanea della sospensione, le precisazioni del Ministero della Salute

Vaccinazioni per i sanitari e cessazione temporanea della sospensione, le precisazioni del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute, con una nota dell’Ufficio di Gabinetto, ha inoltrato ulteriori comunicazioni sulla nuova disciplina in materia di vaccinazioni per il personale sanitario, così come modificata dal Dl 24 marzo 2022 n.24. La FNO TSRM PSTRP ha raccolto le varie ipotesi in cui un professionista sanitario potrebbe venire a trovarsi e come gli Ordini possono gestire queste situazioni.

Somministrazione unica dose per soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2

Per i soggetti mai vaccinati che abbiano contratto il virus, il ciclo vaccinale primario può considerarsi completo mediante somministrazione di una sola dose, da effettuarsi decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

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Completamento ciclo vaccinale primario nel caso di avvenuta infezione da SARS-CoV-2 avvenuta entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose del ciclo vaccinale primario

In tale ipotesi per completare il ciclo vaccinale primario occorre la somministrazione di una seconda dose, da somministrarsi decorsi 90 giorni dalla data del test diagnostico positivo.

Somministrazione della dose di richiamo (booster) nei soggetti che abbiano contratto l’infezione successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario

In tale ipotesi la dose di richiamo deve essere effettuata decorsi 120 giorni dal test diagnostico positivo.

Rilevanza della positività al virus SARS-CoV-2 nell’ambito della procedura di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale (iscritti ancora non sospesi)

Secondo il Ministero, nella fase di “contraddittorio” preventivo con l’interessato non ancora sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale, l’intervenuta positività non costituisce un’ipotesi di insussistenza dei presupposti dell’obbligo vaccinale.

In questa fase l’interessato, che risulta inadempiente all’obbligo di somministrazione della vaccinazione, avrebbe la possibilità di evitare la sospensione esclusivamente dimostrando di aver prenotato la vaccinazione.

In sostanza, per evitare l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, l’interessato dovrebbe comprovare di aver prenotato la vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della stessa, secondo quanto indicato dalle circolari ministeriali in merito (90 o 120 giorni, a seconda del caso)

Rimane fermo che, una volta effettuata la vaccinazione, il professionista dovrà inviare entro 3 giorni la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Ciò premesso, a fronte di quanto rappresentato dal Ministero della salute, in caso di comprovata infezione da SARS-CoV-2, la FNO TSRM PSTRP ritiene che al termine dei cinque giorni del “contraddittorio” preventivo con gli interessati ciascun Ordine territoriale possa autonomamente valutare di seguire la seguente procedura:

  1. non procedere all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale nei confronti dell’interessato risultato positivo al virus SARS-CoV-2 per tutto il termine del differimento di 90 o 120 giorni (e ciò, anche qualora l’interessato non sia riuscito a prenotare la vaccinazione a ridosso di tali termini, per cause in tutta evidenza al medesimo non imputabili);
  2. una volta decorso il termine di differimento applicabile al caso concreto, verificare che l’interessato abbia trasmesso la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione entro tre giorni dalla data di scadenza di tale termine (ovvero dalla data di prenotazione, ove sia stato possibile prenotare a 90 o 120 giorni);
  3. qualora l’interessato non abbia trasmesso tale documentazione nel termine indicato, procedere all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale nei suoi confronti e, conseguentemente, procedere alla annotazione della sospensione sull’albo, secondo le modalità usuale e mediante i modelli già forniti dalla scrivente.

Gestione sospesi che siano guariti dal virus SARS-CoV-2

Su questo il Ministero della salute non ha offerto ulteriori o diversi spunti interpretativi del DL 24/2022.

Per praticità si rammenta che in caso di guarigione da SARS-CoV-2, su istanza dell’interessato, l’Ordine è tenuto a disporre la cessazione degli effetti della sospensione (conseguente all’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale) e cancella la relativa annotazione dall’albo per la durata del termine di 90 o 120 giorni in cui la vaccinazione è differita.

Se nel termine di tre giorni dalla scadenza del termine di 90 o 120 giorni di differimento l’interessato non trasmette il certificato di vaccinazione, la sospensione riprende automaticamente efficacia e l’Ordine è tenuto ad annotarla nuovamente sull’albo.