Decreto Ucraina, professionisti sanitari ucraini potranno esercitare in Italia in deroga alle normative

Decreto Ucraina, professionisti sanitari ucraini potranno esercitare in Italia in deroga alle normative

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto “Decreto Ucraina” (decreto legge 21 marzo  2022, n. 21), i sanitari ucraini possono vedersi riconosciuta, fino al 4 marzo 2023, la possibilità di  esercitare la propria professione senza dover attendere il riconoscimento della propria qualifica  professionale.

Il DL n. 21/2022 è rivolto ai “cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022”, data di inizio del conflitto bellico, che intendono esercitare in Italia “presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private”, in possesso di “una qualifica professionale conseguita all’estero e regolata da specifiche direttive dell’Unione europea”.

Per l’esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e sociosanitarie è sufficiente il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati (EQPR), in deroga alle ordinarie procedure previste dalle norme relative al riconoscimento delle qualifiche professionali (DLgs n. 206/2007) ed al riconoscimento di titoli abilitanti all’esercizio delle professioni (DPR n. 394/1999). Inoltre, in deroga all’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le strutture sanitarie pubbliche possono procedere al reclutamento temporaneo con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali nei limiti delle risorse disponibili.

Il DL n. 21/2022 prevede che le strutture sanitarie forniscano i nominativi dei professionisti ucraini reclutati alla Regione e all’Ordine professionale territorialmente competente, senza che questi debbano procedere alla iscrizione; la mancata iscrizione di tali professionisti agli albi o elenchi speciali ad esaurimento degli Ordini preclude le attività di vigilanza e disciplinari.

La FNO TSRM PSTRP raccomanda, in attesa di una circolare ad hoc del Ministero della salute e della conversione in legge del decreto, agli Ordini territoriali di tenere quantomeno nota in apposito elenco, non pubblico, dei dati trasmessi dalle strutture sanitarie circa il reclutamento temporaneo dei professionisti sanitari e sociosanitari.