La responsabilità professionale del Tecnico di Neurofisiopatologia: da quella deontologica a quella d’èquipe

La responsabilità professionale del Tecnico di Neurofisiopatologia: da quella deontologica a quella d’èquipe

Il TNFP è responsabile in termini di scelta della metodica più idonea dell’indagine neurofisiopatologica, in termini di messa in sicurezza per l’intervento diretto sul paziente e sulle strumentazioni osservando le precauzioni generali di sicurezza elettrica e quelle per il rischio infettivo, in termini di applicazione delle procedure tecniche così come validate dalle Linee guida. Imperizia, imprudenza e negligenza le cause di identificazione della colpa.

 

Il Tecnico di Neurofisiopatologia (TNFP), come qualsiasi altro professionista sanitario, nell’esercizio della sua attività, è potenzialmente esposto al rischio di errore, dal quale può scaturire una responsabilità professionale.

In qualità di professionista sanitario dovrà necessariamente confrontarsi con una nuova concezione della responsabilità o, perlomeno, con una visione sicuramente più ampia di essa rispetto al passato. L’abolizione del mansionario (atto regolamentare di carattere fortemente esecutivo, attributivo di specifici compiti e basato su una elencazione di compiti e attribuzioni ai quali l’esercizio il professionista deve attenersi e quindi limitarsi) e la definizione del profilo professionale (atto normativo di natura regolamentare che definisce il contenuto peculiare del tipo di prestazione, i titoli professionali richiesti e le specifiche abilitazioni stabilite dalla legge per l’esercizio della professione alla quale viene riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità), hanno, infatti, consentito al cittadino di usufruire di adeguate e avanzate forme di assistenza sanitaria ma, allo stesso tempo, hanno contribuito ad una maggiore responsabilizzazione del tecnico di Neurofisiopatologia.

LE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA’

Il TNFP viene riconosciuto come il professionista sanitario responsabile nei confronti della persona degli atti tecnici e sanitari, degli interventi neurofisiologici aventi finalità di diagnosi quindi di prevenzione e terapia. Differenti possono essere le tipologie di responsabilità connesse all’attività del TNFP:

  • responsabilità civile, di tipo contrattuale se esiste un obbligo tra le parti, extracontrattuale per danno ingiusto che obbliga al risarcimento del danno;
  • responsabilità penale per violazione, con azione o omissione, di una norma prevista dal Codice penale;
  • responsabilità amministrativa per lesione di interessi pubblici dello Stato o di Ente pubblico;
  • responsabilità disciplinare per violazione di doveri del pubblico dipendente (come previsto dal CCNL);
  • responsabilità deontologica per violazione della dignità professionale e del codice etico, con le conseguenti sanzioni disciplinari da parte dell’ordine, collegio, associazione;
  • responsabilità di èquipe: per obbligo di cooperazione e competenza all’interno del modello plurisoggettivo di attività sanitaria.

La responsabilità professionale che ne discende si avvale della identificazione della colpa per cause di:

  • imperizia: insufficiente preparazione, mancata conoscenza di nozioni fondamentali, ignorare le conoscenze tecniche che sono alla portata di qualsiasi professionista di media preparazione, non si possiede il grado di abilità che la maggioranza dei professionisti di pari esperienza possiede;
  • imprudenza: comportamento contrastante con le norme di sicurezza che l’esperienza impone nella valutazione del bilancio fra rischi e benefici, affrontare un rischio connesso all'uso di un determinato mezzo diagnostico o terapeutico che in identiche condizioni la maggioranza dei professionisti eviterebbe;
  • negligenza: comportamento non diligente, distratto, non scusabile, che contrasta con le norme comuni di buon senso, mancanza di una condotta sollecita ed accorta diretta ad impedire il verificarsi di un evento dannoso o pericoloso.

Prendendo le mosse dalla Legge 26 febbraio 1999, n. 42 con la quale si delinea il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie specificato poi nei contenuti dai decreti ministeriali istitutivi dei profili, il Tecnico di Neurofisiopatologia vede il suo ambito di attività specificato nell’art. 1 del D.M. n. 183 del 15 Marzo 1995, con l’utilizzo di metodiche diagnostiche finalizzate alla diagnosi delle patologie del sistema nervoso, le quali, conseguentemente al progresso scientifico e tecnologico, oggi vedono ampliarsi in termini di tipologia e di complessità.

Attualmente il TNFP ha a sua disposizione una notevole mole di indagini Neurofisiologiche che concorrono ad ampliare il campo delle sue competenze, rimanendo ferma la sua discrezionalità nell’adottare le metodiche più idonee per il rilevamento del fenomeno bioelettrico in esame, in stretta collaborazione con il medico specialista (art. 1 comma 2 D.M. n. 183 15 Marzo 1995 punto a), il TNFP è responsabile in termini di scelta della metodica più idonea, in termini di messa in sicurezza per l’intervento diretto sul paziente e sulle strumentazioni osservando le precauzioni generali di sicurezza elettrica e quelle per il rischio infettivo, in termini di applicazione delle procedure tecniche così come validate dalle Linee guida, dalla comunità scientifica internazionale o dai protocolli adottati dal laboratorio in cui lavora (art. 1 comma 2 D.M. n. 183 15 Marzo 1995 punto c), in termini di raggiungimento del miglior risultato finale possibile intervenendo sui disturbi che possono inficiare una corretta interpretazione dei dati neurofisiologici rilevati, in termini di conoscenza ed applicazione corretta delle metodiche tecnico-strumentali per la rilevazione dell’attività elettrica elettrica cerebrale a fini clinici e/o legali così come dettate dalle norme (art. 1 comma 2 D.M. n. 183 15 Marzo 1995 punto d), in termini di management delle strumentazioni utilizzate attraverso il setting, la taratura, il controllo, la manutenzione, la verifica della funzionalità e la diligente custodia delle stesse (art. 1 comma 2 D.M. n. 183 15 Marzo 1995 punto e).

 

IL CODICE DEONTOLOGICO

 

La stessa Legge 42/99 nell’ultimo comma dell’art. 1 oltre a precisare il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, specifica che lo stesso è determinato oltre che dai contenuti dei decreti ministeriali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base, anche dai contenuti degli specifici codici deontologici. Facendo riferimento quindi al codice deontologico del Tecnico di Neurofisiopatologia, lo stesso nello svolgere la sua attività professionale è responsabile dei comportamenti che devono porre la persona al centro del suo operato e, nella sua autonomia professionale, valutare, decidere ed agire al solo fine di tutelarne e favorirne la salute nel rispetto della dignità umana e offrire un livello di servizio e di rapporto con il cittadino non discriminato da qualsivoglia preconcetto ideologico relativo a convinzioni religiose, filosofiche e politiche dell’assistito, o dei congiunti, nonché a sue condizioni di salute o situazioni socio- economiche (artt. 1-2-3-4-5). É responsabile dei comportamenti che non si ispirano al dialogo e al rispetto delle competenze delle altre professioni (art. 6), ma anche della formazione continua attraverso la quale è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale conforme ai progressi consolidati in ambito sia scientifico che tecnologico (art. 7). Nel riconoscimento del diritto del cittadino ad un ruolo non passivo nell’ambito della tutela della propria salute, il TNFP è responsabile della informazione e della acquisizione del consenso alla prestazione sanitaria, ispirandosi ad un rapporto di fiducia tra operatore e destinatario (art. 9). Il consenso dovrà avere una forma scritta quando la metodica neurofisiologica utilizzata è potenzialmente dannosa per il paziente o comporta effetti indesiderati in presenza di particolari condizioni, o ancora quando è necessaria una informativa dettagliata e un consenso al trattamento dei dati personali, sensibili e delle immagini, ivi comprese riprese audio-video, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/2003. Lo stesso art. 9 obbliga al mantenimento del segreto professionale la cui rivelazione è sanzionata anche dal Codice penale art. 622, e alla custodia della documentazione sanitaria del paziente. 

Qui trova spazio un ulteriore approfondimento in merito alla cartella clinica che come “atto pubblico di fede privilegiata” gode del segreto professionale e di quello d’ufficio, deve ottemperare ai requisiti di qualità e legalità ovvero avere una corretta compilazione per ogni attività eseguita, l’illegittima divulgazione del contenuto può condurre a conseguenze di ordine penale (artt. 622 e 326 c.p.), ma anche la sua manomissione (artt. 476 e 479 c.p.), ad esempio correggendo gli errori attraverso cancellature che ne impediscono la lettura o ancora quando non si annota il rinvio di un esame per non corretta preparazione dell’assistito.

 

LA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza degli ultimi anni, sulla base dell’evoluzione professionale e multidisciplinare in ambito sanitario, ha posto particolare rilievo (sotto il profilo della responsabilità) al fenomeno dell’équipe multidisciplinare nello svolgimento delle prestazioni sanitarie, in cui si inserisce anche la figura del TNFP che nello svolgimento delle sue prestazioni è responsabile, all’interno della medicina d’èquipe, per quanto è di sua competenza. La stessa Cassazione penale, pronunciatasi, con la sentenza del 12 luglio 2006, n. 33619, ha affermato che: “..ogni sanitario è responsabile non solo del rispetto delle regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, ma deve anche conoscere e valutare le attività degli altri componenti dell’equipe..”

Questa affermazione evidenza il dovere di “vicendevole” controllo cui sono tenuti i sanitari, che si trovano a svolgere attività sanitaria in èquipe. Quindi nell’ambito dell’attività d’èquipe le ipotesi di responsabilità per un TNFP possono riassumersi in:

  • responsabilità per aver svolto un’attività come singolo, per la quale si sarebbe dovuto invece avvalere della collaborazione di colleghi o personale specializzato;
  • responsabilità in relazione alla propria attività di competenza; responsabilità per non aver svolto un adeguato controllo sugli altri componenti dell’èquipe;
  • responsabilità per non aver corretto l’errore commesso da altri, se identificato.

 

CdA TNFP Roma e Provincia